Assicurazione obbligatoria contro infortuni per i dilettanti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n . 296 del 20/12/2010 il Decreto del 03/11/2010, con il quale è stato disposto l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per gli sportivi dilettanti tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualiica di atleta, tecnico o dirigente.
Un riordino atteso da tempo per le assicurazioni degli sportivi dilettanti. Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 296 del 20 dicembre, è stata messa la parola fine alla vicenda iniziata otto anni fa, con la legge 289/2002. Il provvedimento si è reso necessario, in particolar modo, per rettificare la disciplina transitoria contenuta nell’articolo 18 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008. Secondo la versione originale, infatti, i soggetti obbligati avevano tempo fino al 31 marzo 2009 (differito al 31 dicembre 2009 per effetto di un provvedimento del 27 febbraio 2009) per adeguare i rapporti assicurativi in essere alle disposizioni introdotte.
Il decreto specifica:
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico;
d) per infortunio si intende l’evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell’assicurato, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invaliditò permanente.