Agenzia delle Entrate, ravvedimento per omesse comunicazioni
L’art. 2, comma 1, del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di sanare l’omissione di comunicazioni che, per effetto della legislazione di riferimento, sono necessarie per la fruizione di particolari regimi fiscali. Ecco che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 38/E del 28 settembre 2012, si è pronunciata in merito all’ambito applicativo di tale novità.
Tale innovazione ha come ratio la salvaguardia dei diritti del contribuente in buona fede, e, come chiarito dalla Relazione illustrativa al DL 16/2012, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire, “e abbia solo omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente”. In sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la regolarizzazione possa avvenire entro il 31 dicembre 2012.